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<version>1</version>
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<title>Valutazione del rapporto sull'implementazione della direttiva InfoSoc</title>
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</head>
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<body class="article" microformats="h-entry">
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<p id="category"><a href="/activities/activities.html">Il nostro lavoro</a></p>
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<h1 id="assessment-of-the-report-on-the-implementation-of-the-InfoSoc-directive">Valutazione
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del rapporto sull'implementazione della direttiva InfoSoc</h1>
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<h2 id="introduction">Introduzione</h2>
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<p>Il 6 giugno di quest'anno abbiamo proposto
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<a href="/activities/policy/eu/20150605-Comments-On-Reda-Report.en.html">la
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nostra valutazione</a> della bozza sul rapporto sull'implementazione della Direttiva
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2001/29/EC. In seguito, alcuni emendamenti sono stati approvati e il rapporto
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è stato votato presso il Parlamento Europeo il 9 luglio. Come ci si aspettava,
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ci sono stati molti cambiamenti; oggi vi presentiamo la nostra valutazione della versione
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finale del rapporto.</p>
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<p>Come abbiamo affermato in precedenza, il dinamico ecosistema del Software Libero e
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i suoi notevoli successi hanno le proprie fondamenta nella legge sul diritto d'autore.
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Per questa ragione, noi, alla FSFE, siamo ben disposti a sostenere una riforma
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sulla legislazione del diritto d'autore in Europa. Desideriamo e abbiamo bisogno che esso
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sia a prova delle sfide future, sostenibile e realistico.
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I cittadini europei hanno bisogno che i propri legislatori guardino al
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diritto d'autore come uno dei molti strumenti a disposizione delle politiche per l'innovazione.
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Questo implica prendere sul serio gli interessi degli utenti, e plasmare le nuove leggi sul
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diritto d'autore basandosi sui fatti. Concretamente, abbiamo bisogno di eccezioni uniformi,
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che non siano definite dall'uso di una specifica tecnologia e che non siano
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ingiustamente limitate da misure tecnologiche di protezione. Chiediamo anche
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che l'Unione Europea riconosca la necessità di un pubblico dominio più forte,
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non solo per i lavori artistici e letterari, ma anche per il software. Tutti questi
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punti sono stati affrontati nella versione finale del rapporto, anche se
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non sempre tanto quanto avremmo voluto.</p>
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<h2 id="general-considerations">Considerazioni generali</h2>
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<h3 id="definition-of-copyright">Definizione del diritto d'autore</h3>
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<p>La FSFE crede che ci sia una distinzione importante da fare
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tra la proprietà privata e la così detta “proprietà intellettuale”.
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Quest'ultima, essendo composta da beni non-rivali, può essere condivisa all'infinito
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senza diminuire il benessere intellettuale del creatore originario.
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Come tale, la possibilità di ampliare la distribuzione non solo beneficia i creatori
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ma genera anche un più alto livello di innovazione. Questa distinzione,
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ancora presente nella maggior parte dei trattati internazionali, è rappresentata solo parzialmente
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dalla versione finale del rapporto <a class="fn" id="fnref1" href="#fn1">1</a>.
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Questa confusione è una delle ragioni per cui crediamo che l'espressione
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“proprietà intellettuale” dovrebbe essere evitata e possibilmente eliminata
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del tutto dal linguaggio giuridico.</p>
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<p>Diversi articoli<a href="#fn2" class="fn" id="fnref2">2</a>hanno adottano a loro volta
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un approccio preoccupante, implicando che la protezione del diritto d'autore sia il solo modo
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per generare reddito e quindi incoraggiare la creatività. È
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importante riconoscere un'appropriata remunerazione agli autori, ma crediamo che
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il diritto d'autore conduca ad un maggior grado di creatività solo quando
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le limitazioni alla riproduzione sono bilanciate da un'adeguata quantità di usi
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consentiti. Questo equilibrio si trova permettendo un grado decente di
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riutilizzo, cosicché i creatori possano costruire continuando il lavoro dei loro predecessori.
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Mentre questo è sempre possibile grazie alle licenze di Software Libero, l'intera
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comunità trarrebbe beneficio da un più alto grado di riutilizzabilità di tutti i sorgenti
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esistenti, indipendentemente dalla licenza sotto la quale sono stati distribuiti.</p>
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<h3 id="technological-neutrality">Neutralità tecnologica</h3>
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<p>Il rapporto sembra incorporare il principio di neutralità tecnologica.
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Questo dovrebbe assicurare che tutti i diritti saranno disponibili,
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per gli autori, gli editori e gli utenti, indipendentemente dalla tecnologia impiegata.
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L'articolo 64 invoca espressamente l'impiego di una struttura legislativa tecnologicamente
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neutrale, promuovendo l'equivalenza tra l'uso analogico e quello digitale.
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Questo principio potrebbe avere un impatto positivo sulle
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<a href="#technological-neutrality-and-the-open-norm">eccezioni al diritto d'autore</a>
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e sulla <a href="#digital-rights-management">gestione digitale dei diritti</a>
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(Digital Rights Management - DRM), ma dipenderà da come sarà concretamente implementato nella legislazione.</p>
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<h3 id="copyright-and-borders">Diritto d'autore e frontiere</h3>
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<p>Mentre la Commissione sembra spingere verso un'armonizzazione più profonda
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del mercato digitale che includa una riforma di almeno alcuni aspetti
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del diritto d'autore e dei diritti vicini, il Parlamento Europeo potrebbe non adottare
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una posizione definitiva, con articoli differenti che puntino in direzioni differenti.
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Non è chiaro se questo impatterà direttamente sul software, ma
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l'attuale legislazione frammentaria sul diritto d'autore sicuramente non aiuta
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a fornire un ambiente tra i più chiari e uniformi per quelle licenze
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che sono interpretate secondo le giurisdizioni Europee.</p>
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<h2 id="exceptions">Eccezioni</h2>
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<p>La FSFE ha sostenuto anche la riforma per le eccezioni al diritto d'autore. Il rapporto
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redige alcuni punti interessanti a riguardo.</p>
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<h3 id="uniformity-of-exceptions">Uniformità delle eccezioni</h3>
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<p>La bozza del rapporto chiedeva leggi uniformi, all'interno dell'UE,
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per l'interpretazione delle eccezioni e delle limitazioni. Abbiamo sostenuto questa
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visione perché, al momento, una decisa divergenza nell'implementazione tra gli
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stati membri crea un considerevole attrito nel mercato interno all'UE. Questo
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attrito coinvolge in maniera sproporzionata individui, progetti e
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piccole e medie imprese, i quali spesso mancano delle risorse giuridiche necessarie
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per assicurare che le proprie azioni rimangano all'interno dell'area
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coperta dalle limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore.</p>
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<p>Il rapporto, come approvato dal Parlamento, assume una posizione molto più debole
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chiedendo armonizzazione e standard minimi solo per <em>alcune</em>
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eccezioni<a href="#fn3" class="fn" id="fnref3">3</a>. Questa miglioria parziale
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non è soddisfacente, perché non risolverà il problema principale
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della direttiva “InfoSoc”, la quale ha fallito nel fornire un sistema di diritto d'autore
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adeguatamente armonizzato. Mantenere differenti classi di eccezioni (completamente
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armonizzate, armonizzate secondo uno standard minimo, opzionali, a discrezione
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dello Stato) renderà il sistema del diritto d'autore solamente più
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complicato per tutte le parti coinvolte.</p>
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<h3 id="waivability-of-exceptions">Rinuncia alle eccezioni</h3>
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<p>Un'aggiunta interessante al rapporto finale rende le eccezioni
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irrinunciabili tramite clausole contrattuali<a href="#fn4" class="fn" id="fnref4">4</a>.
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Questo renderà più semplice sapere quali diritti abbia un utente, indipendentemente
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dal contenuto specifico della licenza (libera o proprietaria). Inoltre, il rapporto finale
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richiede che sia reso impossibile limitare in via contrattuale l’accesso ad informazioni
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che non siano coperte da diritto d'autore o da un diritto analogo.
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Questo dovrebbe risultare in una maggiore disponibilità dell'informazione che sarebbe
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stata altrimenti ingiustamente tenuta segreta. Come tale, questa è una miglioria ben accolta.</p>
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<h3 id="technological-neutrality-and-the-open-norm">Neutralità tecnologica e la norma aperta</h3>
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<p>Il principio di neutralità tecnologica, come già menzionato, è
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applicato più chiaramente per quanto riguarda le eccezioni. Sosteniamo una riforma
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della Direttiva sul diritto d'autore che assicuri un'equa applicazione delle eccezioni
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sia nel campo digitale che analogico. Il
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rapporto attuale<a href="#fn5" class="fn" id="fnref5">5</a> chiede alla Commissione di
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rivedere le eccezioni al diritto d'autore per adattarle meglio all'attuale ambiente
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tecnologico e per raggiungere sia la neutralità tecnologica
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che una migliore compatibilità attraverso l'interpretazione delle attuali eccezioni.</p>
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<p>Il rapporto finale<a href="#fn6" class="fn" id="fnref6">6</a> propone
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di raggiungere la neutralità tecnologica attraverso una più larga interpretazione
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delle attuali eccezioni, mantenendo il "three-step-test" introdotto dalla Convenzione di Berna come guida
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per prevenire un'eccessiva espansione. Questa opzione è stata presentata nella bozza
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del rapporto e introdurrebbe un elemento importante di adattabilità nelle legislazioni
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riformate, fornendo una guida chiara per le corti su come
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interpretare le eccezioni e le limitazioni. In vista di un ambiente tecnologico
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in rapida evoluzione, una norma aperta assicurerebbe che la legge sul diritto d'autore
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dell'UE rimanga rilevante e attuabile nel lungo termine. In precedenza abbiamo sostenuto
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questo proposito ed ora diamo il benvenuto ai risultati raggiunti dal
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Parlamento Europeo.</p>
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<h3 id="text-and-data-mining">Estrazione di testo e dati</h3>
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<p>Alcuni detentori di diritti d'autore sostengono che gli utenti necessitino
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di una licenza ulteriore per estrarre informazioni da un'opera coperta da
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diritto d'autore con l'aiuto di strumenti software. La FSFE considererebbe qualsiasi
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simile imposizione come altamente dannosa per la creatività.
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Il solo fatto che i documenti digitali siano più facilmente soggetti ad
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analisi automatizzate non rappresenta certamente una ragione sufficiente a
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trattarli in modo differente da quelli analogici.</p>
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<p>Le analisi automatizzate di testi e dataset sono basilari per molti
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servizi web a cui si affidano ogni giorno molti cittadini europei. La necessità di
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licenze aggiuntive per l'estrazione di testo e dati incrementerebbe enormemente
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i costi per la creazione di nuovi lavori basati su quelli esistenti. Questo
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introdurrebbe anche un ulteriore livello di attrito. La cosa più dannosa sarebbero
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i costi, in termini di lavoro non creato, di tale requisito.</p>
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<p>La bozza del rapporto chiedeva una struttura più semplice, che includesse
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esplicitamente il diritto di estrarre dati come parte del diritto di accesso
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ad un lavoro protetto. Il Parlamento non fa abbastanza su questo punto,
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chiedendo alla Commissione solamente di considerare questo problema
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<a href="#fn7" class="fn" id="fnref7">7</a>, lasciandolo pertanto irrisolto.</p>
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<h2 id="digital-rights-management">Gestione digitale dei diritti</h2>
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<p>Attualmente, alcuni proprietari usano la Restrizione digitale dei diritti
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(o Gestione digitale dei diritti; DRM in sigla) per limitare tecnicamente
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ciò che gli utenti possono fare con i lavori che hanno legalmente acquisito.
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Molto di frequente, queste misure ostacolano le persone nell’utilizzare, in modi
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completamente coperti da eccezioni e limitazioni, le opere in questione.</p>
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<p>In aggiunta, queste misure tecnologiche
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spesso trasmettono dati ai proprietari dei diritti o a terze parti
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senza la consapevolezza o il consenso attivo dell'utente, cosa che
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rappresenta un grave rischio per la privacy e autonomia di quest'ultimo.
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Quando si applica ai dispositivi, il DRM in effetti impone costrizioni
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al proprietario che sono così gravi da far sorgere significative preoccupazioni
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riguardo ai diritti del consumatore<a href="#fn8" class="fn" id="fnref8">8</a>.</p>
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<p>La bozza del rapporto mirava a risolvere questi problemi imponendo
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la pubblicazione del codice sorgente delle protezioni tecnologiche.
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Il rapporto finale, in questo, lascia a desiderare, anche se ottiene alcuni
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miglioramenti. Il requisito esplicito per il codice sorgente è stato
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irragionevolmente eliminato, sostituito dalla pubblicazione di “tutte
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le informazioni disponibili riguardo le misure tecnologiche necessarie ad
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assicurare l'interoperabilità”<a href="#fn9" class="fn" id="fnref9">9</a>,
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e dalla menzione di una migliore interoperabilità nel software e nei terminali
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<a href="#fn10" class="fn" id="fnref10">10</a>. Queste condizioni
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aiuteranno i progettisti del Software Libero a creare programmi che
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possano accedere a contenuti protetti, ma i miglioramenti per la privacy degli utenti
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e la loro sicurezza saranno solamente indiretti e condizionati dallo sviluppo di
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alternative nel Software Libero, poiché la versione proprietaria delle
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tecnologie di controllo degli accessi non sarà soggetta allo scrutinio pubblico.</p>
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<p>Il rapporto compie un altro passo in contrasto con il DRM<a href="#fn11" class="fn"
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id="fnref11">11</a> affermando che l'eccezione per copia privata non
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può essere limitata da misure tecnologiche (se è garantito il compenso
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all'autore). Diamo il benvenuto a questa esplicita protezione dell'eccezione
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per copia privata, ma dobbiamo puntualizzare che il DRM impedisce tutte
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le eccezioni. Mentre è possibile sostenere che non tutte le eccezioni
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meritino lo stesso grado di protezione, bisognerebbe tenere a mente
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che alcune meritano almeno lo stesso grado garantito alla copia privata
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(es. eccezioni per le librerie) e che, in ogni caso, ulteriori
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frammentazioni nelle eccezioni causeranno confusione su quali siano i diritti
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a disposizione degli utenti.</p>
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<p>Uno spiraglio di speranza può essere trovato nel principio di
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neutralità tecnologica: se gli stessi atti che gli utenti possono legalmente
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intraprendere in ambiente analogico dovessero essere considerati legali
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in quello digitale, allora alla tecnologia DRM non dovrebbe essere consentito di
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ostacolare qualsivoglia eccezione. Il Parlamento non è stato molto esplicito, ma tale
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lettura del testo sembra giustificata e speriamo che la proposta
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da parte della Commissione sosterrà attivamente questa interpretazione.</p>
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<h2 id="public-domain">Pubblico dominio</h2>
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<p>Come abbiamo già affermato, il dominio pubblico è una importante risorsa per
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chiunque crei lavori originali. La creatività non viene dal nulla,
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ma attinge da una moltitudine di input e influenze. Il
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pubblico dominio - lavori che non sono coperti dal diritto d'autore e che possono essere
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usati liberamente - è una riserva particolarmente ricca di tali input. Salvaguardare
|
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e possibilmente estendere il pubblico dominio è essenziale per rendere possibile
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la creatività futura. Gli autori dovrebbero avere l'opzione di pubblicare i propri
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lavori direttamente nel pubblico dominio, qualora lo desiderino.</p>
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<p>Qui il rapporto va nella direzione giusta, dato che l'articolo 31
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si appella ad una protezione migliore del pubblico dominio e richiede che la Commissione
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consideri di fornire agli autori la possibilità di contribuirvi direttamente.
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Inoltre afferma esplicitamente che le opere, una volta divenute di pubblico dominio,
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non possono essere riappropriate nuovamente tramite digitalizzazione.</p>
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<h3 id="works-created-with-public-funds-should-be-available-to-the-public">Le opere
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create con fondi pubblici dovrebbero essere a disposizione del pubblico</h3>
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<p>Il punto 5 della bozza del rapporto chiedeva che ogni lavoro prodotto
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da enti pubblici (appartenenti al potere legislativo, amministrativo o giudiziario) dovesse essere
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messo a disposizione del pubblico per l'uso e la modifica.
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Abbiamo suggerito di includere esplicitamente alla lista i software prodotti con
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fondi pubblici e che questo obbiettivo sarebbe raggiunto al meglio tramite l'uso
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delle licenze di Software Libero. Ciononostante, l'attuale articolo 30
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presenta delle richieste molto più deboli; anche se la sua formulazione non ha
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effetti negativi sul Software Libero, non impone al software sviluppato
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per le pubbliche amministrazioni di essere distribuito sotto una licenza libera.
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In questo modo il Parlamento ha perso
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un'occasione per fermare un incredibile spreco di risorse pubbliche.</p>
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<h2 id="linking">Link</h2>
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<p>Nella bozza del rapporto c'era la proposta di affermare chiaramente
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che i link ipertestuali non potessero essere considerati “comunicazioni ad
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un nuovo pubblico” ai fini della legge sul diritto d'autore. Siamo stati fortemente
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d'accordo con questa proposta, perché tale qualificazione giuridica limiterebbe pesantemente
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la libertà di espressione senza fornire alcun vantaggio agli autori.
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Inoltre, un World Wide Web appesantito da tale rischio sarebbe
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molto meno dinamico e quindi soffocato nella sua forza innovativa.</p>
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<p>Affrontando vari emendamenti che hanno provato ad assoggettare i link
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alla protezione del diritto d'autore, l'intero argomento è stato escluso dalla
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versione finale, evitando così il rischio di un rapporto finale che richiedesse
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una struttura legislativa anche meno adatta alle tecnologie attuali.
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Non possiamo comprendere come un problema così semplice, fondamentale
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per l'esistenza di Internet così come lo conosciamo, possa generare
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una tale quantità di controversie e rimanere ancora ignorato. Questo comportamento
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comporta rimandare la decisione, o (più probabile)
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delegarla implicitamente alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.</p>
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<h2 id="conclusion">Conclusione</h2>
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<p>Anche se il rapporto propone alcuni miglioramenti all'attuale struttura
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legislativa, lo stesso presenta varie battute d'arresto rispetto alle bozze originali
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e non riesce a risolvere completamente i problemi maggiori con l'attuale
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legislazione sul diritto d'autore. Il prossimo passo per la Commissione è di pubblicare
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le proprie proposte per la riforma del diritto d'autore (attesa per la fine del 2015).
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||
Vorremmo che la Commissione avanzasse lungo il percorso aperto dal Parlamento,
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e lo portasse anche oltre, apportando delle migliorie sui punti più critici.
|
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Chiediamo che rendano chiaro che nessuna eccezione al diritto d'autore dovrebbe
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mai essere limitata dal DRM, che forniscano una serie di eccezioni completamente
|
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armonizzata, che rinforzino il principio di neutralità tecnologica
|
||
e che rendano tutti i lavori finanziati pubblicamente parte del pubblico dominio.
|
||
Infine, chiediamo di mantenere e rafforzare la distinzione
|
||
tra proprietà fisica e la così detta “proprietà intellettuale”,
|
||
essendo essenziale per una diffusione equa della conoscenza.</p>
|
||
|
||
<h2 id="fn">Note</h2>
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<ol>
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<li id="fn1">Vedi Preambolo K e articolo 50<a href="#fnref1">↩</a></li>
|
||
<li id="fn2">Articoli 1, 4, 5, 7, 19<a href="#fnref2">↩</a></li>
|
||
<li id="fn3">Articoli 37 e 38<a href="#fnref3">↩</a></li>
|
||
<li id="fn4">Articolo 61<a href="#fnref4">↩</a></li>
|
||
<li id="fn5">Articoli 35 e 43<a href="#fnref5">↩</a></li>
|
||
<li id="fn6">Articoli 43 e 44<a href="#fnref6">↩</a></li>
|
||
<li id="fn7">Articolo 48<a href="#fnref7">↩</a></li>
|
||
<li id="fn8">Puoi trovare ulteriori informazioni su come il DRM impone restrizioni
|
||
ai diritti degli utenti su <a href="http://www.defectivebydesign.org/">defective by design</a>, su <a href="http://drm.info">drm.info</a>, in
|
||
<a href="https://blogs.fsfe.org/eal/2013/05/03/digital-and-physical-restrictions-on-your-own-device/">questo
|
||
post</a> dalla nostra fellowship o controllando
|
||
<a href="/tags/tagged.en.html#nDRM">i nostri articoli</a>
|
||
al riguardo.<a href="#fnref8">↩</a></li>
|
||
<li id="fn9">Articolo 62<a href="#fnref9">↩</a></li>
|
||
<li id="fn10">Articolo 63<a href="#fnref10">↩</a></li>
|
||
<li id="fn11">Articolo 57<a href="#fnref11">↩</a></li>
|
||
</ol>
|
||
</body>
|
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|
||
<sidebar promo="our-work">
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||
<h2>Indice</h2>
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<ul>
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<li><a href="#intro">Introduzione</a></li>
|
||
<li><a href="#general-considerations">Considerazioni generali</a></li>
|
||
<li><a href="#exceptions">Eccezioni</a></li>
|
||
<li><a href="#public-domain">Pubblico dominio</a></li>
|
||
<li><a href="#linking">Link</a></li>
|
||
<li><a href="#conclusion">Conclusione</a></li>
|
||
</ul>
|
||
<h2>Link correlati</h2>
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<ul>
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||
<li><a href="/activities/policy/eu/20150605-Comments-On-Reda-Report.en.html">La
|
||
nostra valutazione della prima bozza del rapporto</a></li>
|
||
<li><a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0273&language=EN">Il rapporto</a></li>
|
||
<li><a href="https://juliareda.eu/2015/06/reda-report-adopted-a-turning-point-in-the-copyright-debate/">Valutazioni di Julia Reda</a></li>
|
||
<li><a href="http://copywrongs.eu/">Copywrongs.eu</a></li>
|
||
</ul>
|
||
</sidebar>
|
||
|
||
<translator>Emanuele Croce, 17/09/2015</translator>
|
||
</html>
|