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<title>Valutazione del rapporto sull'implementazione della direttiva InfoSoc</title>
</head>
<body class="article" microformats="h-entry">
<p id="category"><a href="/activities/activities.html">Il nostro lavoro</a></p>
<h1 id="assessment-of-the-report-on-the-implementation-of-the-InfoSoc-directive">Valutazione
del rapporto sull'implementazione della direttiva InfoSoc</h1>
<h2 id="introduction">Introduzione</h2>
<p>Il 6 giugno di quest'anno abbiamo proposto
<a href="/activities/policy/eu/20150605-Comments-On-Reda-Report.en.html">la
nostra valutazione</a> della bozza sul rapporto sull'implementazione della Direttiva
2001/29/EC. In seguito, alcuni emendamenti sono stati approvati e il rapporto
è stato votato presso il Parlamento Europeo il 9 luglio. Come ci si aspettava,
ci sono stati molti cambiamenti; oggi vi presentiamo la nostra valutazione della versione
finale del rapporto.</p>
<p>Come abbiamo affermato in precedenza, il dinamico ecosistema del Software Libero e
i suoi notevoli successi hanno le proprie fondamenta nella legge sul diritto d'autore.
Per questa ragione, noi, alla FSFE, siamo ben disposti a sostenere una riforma
sulla legislazione del diritto d'autore in Europa. Desideriamo e abbiamo bisogno che esso
sia a prova delle sfide future, sostenibile e realistico.
I cittadini europei hanno bisogno che i propri legislatori guardino al
diritto d'autore come uno dei molti strumenti a disposizione delle politiche per l'innovazione.
Questo implica prendere sul serio gli interessi degli utenti, e plasmare le nuove leggi sul
diritto d'autore basandosi sui fatti. Concretamente, abbiamo bisogno di eccezioni uniformi,
che non siano definite dall'uso di una specifica tecnologia e che non siano
ingiustamente limitate da misure tecnologiche di protezione. Chiediamo anche
che l'Unione Europea riconosca la necessità di un pubblico dominio più forte,
non solo per i lavori artistici e letterari, ma anche per il software. Tutti questi
punti sono stati affrontati nella versione finale del rapporto, anche se
non sempre tanto quanto avremmo voluto.</p>
<h2 id="general-considerations">Considerazioni generali</h2>
<h3 id="definition-of-copyright">Definizione del diritto d'autore</h3>
<p>La FSFE crede che ci sia una distinzione importante da fare
tra la proprietà privata e la così detta “proprietà intellettuale”.
Quest'ultima, essendo composta da beni non-rivali, può essere condivisa all'infinito
senza diminuire il benessere intellettuale del creatore originario.
Come tale, la possibilità di ampliare la distribuzione non solo beneficia i creatori
ma genera anche un più alto livello di innovazione. Questa distinzione,
ancora presente nella maggior parte dei trattati internazionali, è rappresentata solo parzialmente
dalla versione finale del rapporto <a class="fn" id="fnref1" href="#fn1">1</a>.
Questa confusione è una delle ragioni per cui crediamo che l'espressione
“proprietà intellettuale” dovrebbe essere evitata e possibilmente eliminata
del tutto dal linguaggio giuridico.</p>
<p>Diversi articoli<a href="#fn2" class="fn" id="fnref2">2</a>hanno adottano a loro volta
un approccio preoccupante, implicando che la protezione del diritto d'autore sia il solo modo
per generare reddito e quindi incoraggiare la creatività. È
importante riconoscere un'appropriata remunerazione agli autori, ma crediamo che
il diritto d'autore conduca ad un maggior grado di creatività solo quando
le limitazioni alla riproduzione sono bilanciate da un'adeguata quantità di usi
consentiti. Questo equilibrio si trova permettendo un grado decente di
riutilizzo, cosicché i creatori possano costruire continuando il lavoro dei loro predecessori.
Mentre questo è sempre possibile grazie alle licenze di Software Libero, l'intera
comunità trarrebbe beneficio da un più alto grado di riutilizzabilità di tutti i sorgenti
esistenti, indipendentemente dalla licenza sotto la quale sono stati distribuiti.</p>
<h3 id="technological-neutrality">Neutralità tecnologica</h3>
<p>Il rapporto sembra incorporare il principio di neutralità tecnologica.
Questo dovrebbe assicurare che tutti i diritti saranno disponibili,
per gli autori, gli editori e gli utenti, indipendentemente dalla tecnologia impiegata.
L'articolo 64 invoca espressamente l'impiego di una struttura legislativa tecnologicamente
neutrale, promuovendo l'equivalenza tra l'uso analogico e quello digitale.
Questo principio potrebbe avere un impatto positivo sulle
<a href="#technological-neutrality-and-the-open-norm">eccezioni al diritto d'autore</a>
e sulla <a href="#digital-rights-management">gestione digitale dei diritti</a>
(Digital Rights Management - DRM), ma dipenderà da come sarà concretamente implementato nella legislazione.</p>
<h3 id="copyright-and-borders">Diritto d'autore e frontiere</h3>
<p>Mentre la Commissione sembra spingere verso un'armonizzazione più profonda
del mercato digitale che includa una riforma di almeno alcuni aspetti
del diritto d'autore e dei diritti vicini, il Parlamento Europeo potrebbe non adottare
una posizione definitiva, con articoli differenti che puntino in direzioni differenti.
Non è chiaro se questo impatterà direttamente sul software, ma
l'attuale legislazione frammentaria sul diritto d'autore sicuramente non aiuta
a fornire un ambiente tra i più chiari e uniformi per quelle licenze
che sono interpretate secondo le giurisdizioni Europee.</p>
<h2 id="exceptions">Eccezioni</h2>
<p>La FSFE ha sostenuto anche la riforma per le eccezioni al diritto d'autore. Il rapporto
redige alcuni punti interessanti a riguardo.</p>
<h3 id="uniformity-of-exceptions">Uniformità delle eccezioni</h3>
<p>La bozza del rapporto chiedeva leggi uniformi, all'interno dell'UE,
per l'interpretazione delle eccezioni e delle limitazioni. Abbiamo sostenuto questa
visione perché, al momento, una decisa divergenza nell'implementazione tra gli
stati membri crea un considerevole attrito nel mercato interno all'UE. Questo
attrito coinvolge in maniera sproporzionata individui, progetti e
piccole e medie imprese, i quali spesso mancano delle risorse giuridiche necessarie
per assicurare che le proprie azioni rimangano all'interno dell'area
coperta dalle limitazioni ed eccezioni al diritto d'autore.</p>
<p>Il rapporto, come approvato dal Parlamento, assume una posizione molto più debole
chiedendo armonizzazione e standard minimi solo per <em>alcune</em>
eccezioni<a href="#fn3" class="fn" id="fnref3">3</a>. Questa miglioria parziale
non è soddisfacente, perché non risolverà il problema principale
della direttiva “InfoSoc”, la quale ha fallito nel fornire un sistema di diritto d'autore
adeguatamente armonizzato. Mantenere differenti classi di eccezioni (completamente
armonizzate, armonizzate secondo uno standard minimo, opzionali, a discrezione
dello Stato) renderà il sistema del diritto d'autore solamente più
complicato per tutte le parti coinvolte.</p>
<h3 id="waivability-of-exceptions">Rinuncia alle eccezioni</h3>
<p>Un'aggiunta interessante al rapporto finale rende le eccezioni
irrinunciabili tramite clausole contrattuali<a href="#fn4" class="fn" id="fnref4">4</a>.
Questo renderà più semplice sapere quali diritti abbia un utente, indipendentemente
dal contenuto specifico della licenza (libera o proprietaria). Inoltre, il rapporto finale
richiede che sia reso impossibile limitare in via contrattuale laccesso ad informazioni
che non siano coperte da diritto d'autore o da un diritto analogo.
Questo dovrebbe risultare in una maggiore disponibilità dell'informazione che sarebbe
stata altrimenti ingiustamente tenuta segreta. Come tale, questa è una miglioria ben accolta.</p>
<h3 id="technological-neutrality-and-the-open-norm">Neutralità tecnologica e la norma aperta</h3>
<p>Il principio di neutralità tecnologica, come già menzionato, è
applicato più chiaramente per quanto riguarda le eccezioni. Sosteniamo una riforma
della Direttiva sul diritto d'autore che assicuri un'equa applicazione delle eccezioni
sia nel campo digitale che analogico. Il
rapporto attuale<a href="#fn5" class="fn" id="fnref5">5</a> chiede alla Commissione di
rivedere le eccezioni al diritto d'autore per adattarle meglio all'attuale ambiente
tecnologico e per raggiungere sia la neutralità tecnologica
che una migliore compatibilità attraverso l'interpretazione delle attuali eccezioni.</p>
<p>Il rapporto finale<a href="#fn6" class="fn" id="fnref6">6</a> propone
di raggiungere la neutralità tecnologica attraverso una più larga interpretazione
delle attuali eccezioni, mantenendo il "three-step-test" introdotto dalla Convenzione di Berna come guida
per prevenire un'eccessiva espansione. Questa opzione è stata presentata nella bozza
del rapporto e introdurrebbe un elemento importante di adattabilità nelle legislazioni
riformate, fornendo una guida chiara per le corti su come
interpretare le eccezioni e le limitazioni. In vista di un ambiente tecnologico
in rapida evoluzione, una norma aperta assicurerebbe che la legge sul diritto d'autore
dell'UE rimanga rilevante e attuabile nel lungo termine. In precedenza abbiamo sostenuto
questo proposito ed ora diamo il benvenuto ai risultati raggiunti dal
Parlamento Europeo.</p>
<h3 id="text-and-data-mining">Estrazione di testo e dati</h3>
<p>Alcuni detentori di diritti d'autore sostengono che gli utenti necessitino
di una licenza ulteriore per estrarre informazioni da un'opera coperta da
diritto d'autore con l'aiuto di strumenti software. La FSFE considererebbe qualsiasi
simile imposizione come altamente dannosa per la creatività.
Il solo fatto che i documenti digitali siano più facilmente soggetti ad
analisi automatizzate non rappresenta certamente una ragione sufficiente a
trattarli in modo differente da quelli analogici.</p>
<p>Le analisi automatizzate di testi e dataset sono basilari per molti
servizi web a cui si affidano ogni giorno molti cittadini europei. La necessità di
licenze aggiuntive per l'estrazione di testo e dati incrementerebbe enormemente
i costi per la creazione di nuovi lavori basati su quelli esistenti. Questo
introdurrebbe anche un ulteriore livello di attrito. La cosa più dannosa sarebbero
i costi, in termini di lavoro non creato, di tale requisito.</p>
<p>La bozza del rapporto chiedeva una struttura più semplice, che includesse
esplicitamente il diritto di estrarre dati come parte del diritto di accesso
ad un lavoro protetto. Il Parlamento non fa abbastanza su questo punto,
chiedendo alla Commissione solamente di considerare questo problema
<a href="#fn7" class="fn" id="fnref7">7</a>, lasciandolo pertanto irrisolto.</p>
<h2 id="digital-rights-management">Gestione digitale dei diritti</h2>
<p>Attualmente, alcuni proprietari usano la Restrizione digitale dei diritti
(o Gestione digitale dei diritti; DRM in sigla) per limitare tecnicamente
ciò che gli utenti possono fare con i lavori che hanno legalmente acquisito.
Molto di frequente, queste misure ostacolano le persone nellutilizzare, in modi
completamente coperti da eccezioni e limitazioni, le opere in questione.</p>
<p>In aggiunta, queste misure tecnologiche
spesso trasmettono dati ai proprietari dei diritti o a terze parti
senza la consapevolezza o il consenso attivo dell'utente, cosa che
rappresenta un grave rischio per la privacy e autonomia di quest'ultimo.
Quando si applica ai dispositivi, il DRM in effetti impone costrizioni
al proprietario che sono così gravi da far sorgere significative preoccupazioni
riguardo ai diritti del consumatore<a href="#fn8" class="fn" id="fnref8">8</a>.</p>
<p>La bozza del rapporto mirava a risolvere questi problemi imponendo
la pubblicazione del codice sorgente delle protezioni tecnologiche.
Il rapporto finale, in questo, lascia a desiderare, anche se ottiene alcuni
miglioramenti. Il requisito esplicito per il codice sorgente è stato
irragionevolmente eliminato, sostituito dalla pubblicazione di “tutte
le informazioni disponibili riguardo le misure tecnologiche necessarie ad
assicurare l'interoperabilità”<a href="#fn9" class="fn" id="fnref9">9</a>,
e dalla menzione di una migliore interoperabilità nel software e nei terminali
<a href="#fn10" class="fn" id="fnref10">10</a>. Queste condizioni
aiuteranno i progettisti del Software Libero a creare programmi che
possano accedere a contenuti protetti, ma i miglioramenti per la privacy degli utenti
e la loro sicurezza saranno solamente indiretti e condizionati dallo sviluppo di
alternative nel Software Libero, poiché la versione proprietaria delle
tecnologie di controllo degli accessi non sarà soggetta allo scrutinio pubblico.</p>
<p>Il rapporto compie un altro passo in contrasto con il DRM<a href="#fn11" class="fn"
id="fnref11">11</a> affermando che l'eccezione per copia privata non
può essere limitata da misure tecnologiche (se è garantito il compenso
all'autore). Diamo il benvenuto a questa esplicita protezione dell'eccezione
per copia privata, ma dobbiamo puntualizzare che il DRM impedisce tutte
le eccezioni. Mentre è possibile sostenere che non tutte le eccezioni
meritino lo stesso grado di protezione, bisognerebbe tenere a mente
che alcune meritano almeno lo stesso grado garantito alla copia privata
(es. eccezioni per le librerie) e che, in ogni caso, ulteriori
frammentazioni nelle eccezioni causeranno confusione su quali siano i diritti
a disposizione degli utenti.</p>
<p>Uno spiraglio di speranza può essere trovato nel principio di
neutralità tecnologica: se gli stessi atti che gli utenti possono legalmente
intraprendere in ambiente analogico dovessero essere considerati legali
in quello digitale, allora alla tecnologia DRM non dovrebbe essere consentito di
ostacolare qualsivoglia eccezione. Il Parlamento non è stato molto esplicito, ma tale
lettura del testo sembra giustificata e speriamo che la proposta
da parte della Commissione sosterrà attivamente questa interpretazione.</p>
<h2 id="public-domain">Pubblico dominio</h2>
<p>Come abbiamo già affermato, il dominio pubblico è una importante risorsa per
chiunque crei lavori originali. La creatività non viene dal nulla,
ma attinge da una moltitudine di input e influenze. Il
pubblico dominio - lavori che non sono coperti dal diritto d'autore e che possono essere
usati liberamente - è una riserva particolarmente ricca di tali input. Salvaguardare
e possibilmente estendere il pubblico dominio è essenziale per rendere possibile
la creatività futura. Gli autori dovrebbero avere l'opzione di pubblicare i propri
lavori direttamente nel pubblico dominio, qualora lo desiderino.</p>
<p>Qui il rapporto va nella direzione giusta, dato che l'articolo 31
si appella ad una protezione migliore del pubblico dominio e richiede che la Commissione
consideri di fornire agli autori la possibilità di contribuirvi direttamente.
Inoltre afferma esplicitamente che le opere, una volta divenute di pubblico dominio,
non possono essere riappropriate nuovamente tramite digitalizzazione.</p>
<h3 id="works-created-with-public-funds-should-be-available-to-the-public">Le opere
create con fondi pubblici dovrebbero essere a disposizione del pubblico</h3>
<p>Il punto 5 della bozza del rapporto chiedeva che ogni lavoro prodotto
da enti pubblici (appartenenti al potere legislativo, amministrativo o giudiziario) dovesse essere
messo a disposizione del pubblico per l'uso e la modifica.
Abbiamo suggerito di includere esplicitamente alla lista i software prodotti con
fondi pubblici e che questo obbiettivo sarebbe raggiunto al meglio tramite l'uso
delle licenze di Software Libero. Ciononostante, l'attuale articolo 30
presenta delle richieste molto più deboli; anche se la sua formulazione non ha
effetti negativi sul Software Libero, non impone al software sviluppato
per le pubbliche amministrazioni di essere distribuito sotto una licenza libera.
In questo modo il Parlamento ha perso
un'occasione per fermare un incredibile spreco di risorse pubbliche.</p>
<h2 id="linking">Link</h2>
<p>Nella bozza del rapporto c'era la proposta di affermare chiaramente
che i link ipertestuali non potessero essere considerati “comunicazioni ad
un nuovo pubblico” ai fini della legge sul diritto d'autore. Siamo stati fortemente
d'accordo con questa proposta, perché tale qualificazione giuridica limiterebbe pesantemente
la libertà di espressione senza fornire alcun vantaggio agli autori.
Inoltre, un World Wide Web appesantito da tale rischio sarebbe
molto meno dinamico e quindi soffocato nella sua forza innovativa.</p>
<p>Affrontando vari emendamenti che hanno provato ad assoggettare i link
alla protezione del diritto d'autore, l'intero argomento è stato escluso dalla
versione finale, evitando così il rischio di un rapporto finale che richiedesse
una struttura legislativa anche meno adatta alle tecnologie attuali.
Non possiamo comprendere come un problema così semplice, fondamentale
per l'esistenza di Internet così come lo conosciamo, possa generare
una tale quantità di controversie e rimanere ancora ignorato. Questo comportamento
comporta rimandare la decisione, o (più probabile)
delegarla implicitamente alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.</p>
<h2 id="conclusion">Conclusione</h2>
<p>Anche se il rapporto propone alcuni miglioramenti all'attuale struttura
legislativa, lo stesso presenta varie battute d'arresto rispetto alle bozze originali
e non riesce a risolvere completamente i problemi maggiori con l'attuale
legislazione sul diritto d'autore. Il prossimo passo per la Commissione è di pubblicare
le proprie proposte per la riforma del diritto d'autore (attesa per la fine del 2015).
Vorremmo che la Commissione avanzasse lungo il percorso aperto dal Parlamento,
e lo portasse anche oltre, apportando delle migliorie sui punti più critici.
Chiediamo che rendano chiaro che nessuna eccezione al diritto d'autore dovrebbe
mai essere limitata dal DRM, che forniscano una serie di eccezioni completamente
armonizzata, che rinforzino il principio di neutralità tecnologica
e che rendano tutti i lavori finanziati pubblicamente parte del pubblico dominio.
Infine, chiediamo di mantenere e rafforzare la distinzione
tra proprietà fisica e la così detta “proprietà intellettuale”,
essendo essenziale per una diffusione equa della conoscenza.</p>
<h2 id="fn">Note</h2>
<ol>
<li id="fn1">Vedi Preambolo K e articolo 50<a href="#fnref1"></a></li>
<li id="fn2">Articoli 1, 4, 5, 7, 19<a href="#fnref2"></a></li>
<li id="fn3">Articoli 37 e 38<a href="#fnref3"></a></li>
<li id="fn4">Articolo 61<a href="#fnref4"></a></li>
<li id="fn5">Articoli 35 e 43<a href="#fnref5"></a></li>
<li id="fn6">Articoli 43 e 44<a href="#fnref6"></a></li>
<li id="fn7">Articolo 48<a href="#fnref7"></a></li>
<li id="fn8">Puoi trovare ulteriori informazioni su come il DRM impone restrizioni
ai diritti degli utenti su <a href="http://www.defectivebydesign.org/">defective by design</a>, su <a href="http://drm.info">drm.info</a>, in
<a href="https://blogs.fsfe.org/eal/2013/05/03/digital-and-physical-restrictions-on-your-own-device/">questo
post</a> dalla nostra fellowship o controllando
<a href="/tags/tagged.en.html#nDRM">i nostri articoli</a>
al riguardo.<a href="#fnref8"></a></li>
<li id="fn9">Articolo 62<a href="#fnref9"></a></li>
<li id="fn10">Articolo 63<a href="#fnref10"></a></li>
<li id="fn11">Articolo 57<a href="#fnref11"></a></li>
</ol>
</body>
<sidebar promo="our-work">
<h2>Indice</h2>
<ul>
<li><a href="#intro">Introduzione</a></li>
<li><a href="#general-considerations">Considerazioni generali</a></li>
<li><a href="#exceptions">Eccezioni</a></li>
<li><a href="#public-domain">Pubblico dominio</a></li>
<li><a href="#linking">Link</a></li>
<li><a href="#conclusion">Conclusione</a></li>
</ul>
<h2>Link correlati</h2>
<ul>
<li><a href="/activities/policy/eu/20150605-Comments-On-Reda-Report.en.html">La
nostra valutazione della prima bozza del rapporto</a></li>
<li><a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&amp;reference=P8-TA-2015-0273&amp;language=EN">Il rapporto</a></li>
<li><a href="https://juliareda.eu/2015/06/reda-report-adopted-a-turning-point-in-the-copyright-debate/">Valutazioni di Julia Reda</a></li>
<li><a href="http://copywrongs.eu/">Copywrongs.eu</a></li>
</ul>
</sidebar>
<translator>Emanuele Croce, 17/09/2015</translator>
</html>